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Verifiche attrezzature di lavoro

Verifiche periodiche delle attrezzature da lavoro

Obblighi del datore di lavoro, modalità, soggetti abilitati Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, il D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro l’obbligo di provvedere alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro secondo le frequenze indicate nell’All VII.

IMMATRICOLAZIONE
Il datore di lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro, deve darne immediata comunicazione all’INAIL competente per territorio, il quale provvede ad assegnare il numero di matricola e a comunicarlo al datore di lavoro. (Sul sito è presente la modulistica pre-compilata per richiedere l’immatricolazione e può essere scaricata) Successivamente all’immatricolazione il datore di lavoro, deve fare richiesta al soggetto titolare della funzione (INAIL ex ISPESL) per sottoporre l'attrezzatura alla prima delle verifiche periodiche, mentre le verifiche periodiche successive alla prima devono essere richieste su libera scelta del datore di lavoro alle AUSL o ai soggetti abilitati (es: SECUR CONTROL GIANNINI Srl).

PRIMA VERIFICA PERIODICA
Il datore di lavoro 45 gg. prima della scadenza del termine utile per la prima verifica (termini stabiliti nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08) deve richiederne l’effettuazione all’INAIL (ex ISPESL) territorialmente competente. Nella richiesta deve essere indicato un nominativo alternativo (es. SECUR CONTROL GIANNINI Srl iscritto in apposito elenco messo a disposizione dall’INAIL) del quale può avvalersi qualora nei 45 gg. di tempo successivi alla richiesta, non riesca ad espletare la verifica. (Sul sito è presente la modulistica pre-compilata per richiedere la verifica e può essere scaricata) Nella risposta INAIL alla richiesta, viene comunicato al datore di lavoro se la verifica sarà effettuata direttamente da INAIL o se è stata delegata al Soggetto Abilitato alternativo indicato che provvederà ad organizzare e realizzare la verifica entro 15 giorni. Nel caso in cui INAIL comunichi di voler effettuare direttamente la verifica ma trascorrano invece i 45 gg. utili senza che questa sia stata fatta, il datore di lavoro può avvalersi direttamente di uno dei soggetti abilitati (es SECUR CONTROL GIANNINI Srl ) previsti nell’allegato generale (Allegato III del D.M. 11/04/2011). Dopo l’effettuazione della verifica il datore di lavoro comunica a Inail il soggetto abilitato che vi ha provveduto.

VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA
Gli obblighi del datore di lavoro sono disciplinati dall’articolo 71 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.; tra questi vi è la verifica periodica delle attrezzature di lavoro. Nell’Allegato VII del citato Decreto sono riportate le attrezzature da sottoporre a verifica e la relativa periodicità. Trenta gg. prima della scadenza di tale termine, il datore di lavoro, ai sensi della Legge n 98/2013 (Decreto del Fare) che ha modificato il comma 11 dell’Art 71 del D.Lgs. n 81/08, deve richiederne l’esecuzione su libera scelta alla competente AUSL o ai soggetti abilitati ai sensi del DM 11/04/2011 (es: SECUR CONTROL GIANNINI Srl), utilizzando l’apposito modulo di richiesta.

Con il Decreto Dirigenziale del 21 Maggio 2012 è stato pubblicato l’elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del D.M. 11 Aprile 2011, dei Soggetti Abilitati per l’effettuazione delle Verifiche Periodiche delle Attrezzature di Lavoro, dal quale risulta che Secur Control Giannini Srl è uno dei Soggetti Abilitati per l’effettuazione delle Verifiche delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

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